Statuto del Consiglio Pastorale Parrocchiale

ARCIDIOCESI DI LUCCA –

STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE

 DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE MIGLIARINA-TERMINETTO

Premessa

“Essere Chiesa significa essere Popolo di Dio, in accordo con il grande progetto d’amore del Padre. Questo implica essere il fermento di Dio in mezzo all’umanità. Vuol dire annunciare e portare la salvezza di Dio in questo nostro mondo, che spesso si perde, che ha bisogno di avere risposte che incoraggino, che diano speranza, che diano nuovo vigore nel cammino. La Chiesa deve essere il luogo della misericordia gratuita, dove tutti possano sentirsi accolti, amati, perdonati e incoraggiati a vivere secondo la vita buona del Vangelo”. (EG 114)

Art. 1 – Costituzione

Nello spirito del Concilio Vaticano II e dei documenti del Magistero, tenuto conto delle norme del Codice di Diritto Canonico e del Sinodo Diocesano, è costituito nella Comunità Parrocchiale Migliarina-Terminetto  il Consiglio Pastorale. Esso ha sede presso la Chiesa Santa Maria Assunta, in Via Mons. E. Bartoletti 7, Viareggio.

Art. 2 – Natura

Il Consiglio Pastorale della Comunità Parrocchiale (CPCP) è l’organismo di partecipazione responsabile dei fedeli alla vita e alla missione della comunità ecclesiale locale (can. 536 CIC). Il CPCP ha voto consultivo, tuttavia il parroco, nello spirito della comunione ecclesiale, ha il dovere di tenere in seria considerazione e normalmente adottare gli orientamenti e le indicazioni del Consiglio. 

Art. 3 – Finalità

Spetta al CPCP:

a) svolgere insieme ai pastori, in un clima di fede e di carità, e secondo la dinamica del discernimento comunitario, una riflessione continua e approfondita sulla situazione del territorio e sull’andamento della vita pastorale, cercando di individuare gli impegni prioritari con i relativi metodi e strumenti di attuazione;

b) elaborare, in sintonia con le linee pastorali tracciate dall’Arcivescovo, un concreto programma annuale di evangelizzazione e catechesi, formazione liturgica, servizio della carità, animazione cristiana della società;

c) orientare la scelta degli animatori e collaboratori pastorali, tenendo conto delle indicazioni diocesane, assicurarne la necessaria formazione e coordinarne l’azione;

d) promuovere lo sviluppo della “pastorale integrata”, favorendo rapporti di solidarietà e di collaborazione interni, con le altre comunità dell’Area pastorale e con l’intera Chiesa diocesana;

e) suggerire orientamenti concreti, praticabili e lungimiranti sulla conduzione economica e sulla gestione patrimoniale, che orientino la riflessione e l’azione dei Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici (CPAE);

f) verificare periodicamente il programma di cui alla lettera b).

Art. 4 – Composizione

Compongono il CPCP: 

a) il parroco , che ne è il presidente

b) 15 fedeli  eletti su una lista sufficientemente ampia di candidati, tenendo conto dei requisiti di idoneità di cui al successivo art. 5 e, per quanto possibile, della rappresentatività territoriale, sociale e culturale (sesso, età, professione…). 

g) fino ad un massimo di 5 membri nominati dal parroco qualora non siano rappresentate tutte le realtà operanti nella comunità parrocchiale

Art. 5 – Requisiti 

§1. Per far parte del CPCP occorre essere domiciliati nel territorio della comunità parrocchiale o stabilmente operanti in essa. 

§2. I fedeli chiamati a far parte del CPCP:

a) abbiano ricevuto i sacramenti dell’iniziazione cristiana e siano maggiorenni;

 b) si distinguano per testimonianza di fede1, senso della Chiesa, onestà e saggezza;

c) rappresentino in modo significativo la vita della comunità cristiana per la loro esperienza o per il loro servizio pastorale;

d) siano in grado di interpretare adeguatamente le esigenze spirituali del popolo di Dio e della sua missione nell’ambiente dove vive e nel mondo2

Art. 6 – Durata 

1. Il CPCP rimane in carica quattro anni3. Il mandato dei consiglieri, può essere rinnovato una sola volta; eventuali deroghe vanno autorizzate dall’Ordinario.

2. Per gravi ragioni, ottenuto il parere favorevole dell’Arcivescovo, il presidente potrà sciogliere il CPCP e procedere a una nuova nomina.

Art. 7 – Vacanza 

§1. I componenti del CPCP decadono:

a) per dimissioni presentate al presidente; 

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive; 

c) perché lasciano il settore o 1’aggregazione di fedeli di cui sono rappresentanti;  d) perché cessano di dimorare nella comunità parrocchiale o di appartenervi.

§2. Coloro che decadono dall’incarico prima della fine del mandato vengono sostituiti con sollecitudine dal presidente, rispettando i criteri di composizione del Consiglio e la sua data di scadenza. Per i membri eletti si può ricorrere alla lista dei non eletti, procedere a nuove elezioni o per cooptazione da parte del presidente, rispettando in ogni caso i criteri di rappresentanza.

§3. Il CPCP non decade al cambio del parroco moderatore, a meno di una deliberazione dell’Ordinario diocesano in tal senso. 

Art. 8 – Organi

§1. Il CPCP è presieduto dal parroco moderatore; in sua assenza dal vice-presidente.

§2. Spetta al presidente:

a) nominare il vice-presidente e il segretario tra i laici del CPCP, su indicazione (o per elezione) dei membri del Consiglio;

b) convocare il CPCP e la segreteria;

c) stabilire l’ordine del giorno, tenendo conto dei suggerimenti e delle proposte dei singoli componenti;

d) moderare la discussione del consiglio, evitando di applicare il criterio della maggioranza, osservando invece la legge della convergenza;

e) approvare e rendere esecutive le decisioni del CPCP.

§3. Spetta al segretario:

a) diramare gli avvisi di convocazione con i relativi ordini del giorno;  b) redigere i verbali delle sedute e curare il relativo registro; 

c) provvedere a informare la comunità sui lavori del CPCP, diffondendo la sintesi dei verbali, contenente le deliberazioni approvate dal presidente. 

§4. Gli avvisi di convocazione con gli ordini del giorno, che possono essere diramati per via telematica, vanno spediti almeno quindici giorni prima della data stabilita, corredati, per quanto possibile, dei documenti necessari alla discussione.

§5. Il presidente, il vice-presidente e il segretario, con altri due membri designati dal Consiglio, formano la segreteria del CPCP. 

Art. 9 – Riunioni

§1. Il CPCP viene convocato in seduta ordinaria almeno quattro volte all’anno; in seduta straordinaria ogni volta che il presidente o almeno un terzo dei componenti lo ritenga opportuno.

§2. Una seduta è valida quando vi partecipi la metà dei consiglieri più uno.

§3. La discussione è guidata dal presidente o dal vice-presidente, che stimolano la partecipazione di tutti al discernimento comunitario, inteso non come un sistema di logica deduttiva e neppure come una somma di pareri, ma come irrinunciabile metodo di prassi e di progettazione pastorale, nella ricerca umile e fiduciosa della volontà del Signore.

§4. Con l’approvazione del presidente, alle sedute possono essere ammesse persone esterne, in qualità di esperti.

Art. 10 – Commissioni

§1. Secondo l’opportunità, il CPCP si articola o si avvale di commissioni pastorali, che possono essere permanenti o temporanee: a esse viene affidato il compito di studiare determinati problemi o di seguire alcuni settori della vita pastorale.

§2. Fanno parte di tali commissioni i membri dello stesso CPCP o anche altre persone designate dal presidente, sentita la segreteria.

1 Ai conviventi, ai divorziati risposati o agli sposati solo civilmente non è consentito far parte del CPCP (cf. CEI, Direttorio di pastorale familiare, 25 luglio 2003, nn. 218. 226. 230). Tuttavia, secondo il richiamo al discernimento e i criteri rintracciabili in Amoris laetitia VIII, il parroco potrà valutare di derogare alla norma, in presenza di elementi che attestino la qualità della vita cristiana della persona, quali ad esempio:

– la durata, la stabilità e la serietà dell’unione;

– la disponibilità sincera a riconoscere la problematicità della propria condizione in ordine all’ideale cristiano del matrimonio-sacramento; 

– la pratica assidua della celebrazione e della preghiera comunitaria;

– lo svolgimento fedele e generoso di un servizio ecclesiale;

– la partecipazione seria e costante a un cammino di fede.

Data la natura pubblica della situazione irregolare, si abbia cura che tali elementi siano anch’essi evidenti e quanto più possibile “oggettivi”, onde evitare anche solo il sospetto di arbitrio e favoritismo.

2Pur apprezzando e incoraggiando l’impegno politico dei cattolici, non possono far parte del CPCP quanti ricoprono incarichi amministrativi pubblici (sindaco, assessore, consigliere comunale e provinciale) o i responsabili di partiti politici, onde evitare confusioni di rappresentatività e assicurare una reciproca libertà di azione. Se un membro del CPCP decide di candidarsi per le elezioni politiche o amministrative, deve rassegnare le dimissioni.  

3 In ragione della novità dei CPCP e della modalità elettiva nel determinarne la composizione, il primo mandato avrà una durata di cinque anni (2020-2025).